pag. 5 Editoriale
Giustizia è fatta?
Aloe e derivati idrossiantracenici
annullato il regolamento (UE) 468/2021
pag. 8 Professione erborista
Aromatiche bacche rosse
Gaultheria procumbens L.
pag. 20 Legislazione d’impresa
Sicurezza generale dei prodotti
Regolamento (UE) 2023/988 – GPSR
pag. 26 Professione erborista
Lentisco
Pistacia lentiscus L.
pag. 30 Novità editoriale
Piante velenose d'Italia e Svizzera
di Gabriele Peroni
«Tutela dei consumatori – Sostanze vietate, soggette a restrizioni, o sottoposte alla sorveglianza dell’Unione – Articolo 8, paragrafi 1 e 2, e allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 – Divieto e assoggettamento a sorveglianza di talune sostanze e preparazioni contenenti derivati dell’idrossiantracene – Articolo 1, punto 1, prima, seconda e terza voce, e punto 2, del regolamento (UE) 2021/468 – Nozioni di “sostanza”, di “ingrediente” e di “preparazioni” – Errore di diritto »
Il 13 novembre 2024 segna una data storica per il settore erboristico europeo. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha annullato il Regolamento (UE) 2021/468, che vietava l’uso di derivati idrossiantracenici (HAD), come aloina, emodina, aloe-emodina e dantrone, insieme ai preparati di Aloe spp. contenenti tali composti. Questa sentenza rappresenta un traguardo significativo nella difesa dell’uso tradizionale e scientificamente fondato delle piante officinali.
Questa decisione rappresenta una tappa fondamentale nella difesa dell’uso dei botanicals e si inserisce nel contesto delle battaglie legali avviate contro normative che non considerano adeguatamente le evidenze scientifiche e l’uso tradizionale di tali sostanze.
Continua sul Numero 6 Novembre Dicembre 2024